Domande Frequenti
I soggetti destinatari delle disposizioni degli artt. 68 e 69 del CAD
sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza
di cui all’art. 117 della Costituzione; tra queste, si annoverano gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
Il combinato disposto degli artt. 68 e 69 del CAD non opera alcuna
distinzione circa la tipologia di scopo di un software. L’oggetto
dell’obbligo sancito dalle richiamate disposizioni è il software di
titolarità della pubblica amministrazione.
L’amministrazione deve considerarsi titolare di un software realizzato su
proprie specifiche indicazioni ogni qual volta che:
- abbia commissionato la soluzione, attraverso un contratto di appalto o altra fattispecie negoziale, e il contratto preveda l’acquisizione in capo ad essa di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul software sviluppato su sua committenza o comunque non attribuisca tale titolarità in capo all’appaltatore o a terzi;
- il software sia stato realizzato da risorse interne all’amministrazione.
Gli artt. 68 e 69 del CAD si applicano in ogni caso di acquisizione da
parte delle PA di soluzioni, programmi informatici o parti di esso
indipendentemente dal tipo di procedura.
Per ulteriori informazioni in merito al CAD si veda questo
link.
È necessario distinguere tra software sviluppato specificamente su
richiesta della Pubblica Amministrazione (o sviluppato al suo interno)
e software di natura commerciale di cui un’amministrazione abbia invece
acquisito una licenza d’uso. Solo il software appartenente alla prima categoria
è soggetto all’art. 69 del CAD in materia di riuso: per tali soluzioni le
amministrazioni devono obbligatoriamente acquisire la piena titolarità del
codice sorgente e devono procedere con il rilascio in open source. Il software
commerciale acquisito invece mediante licenza d’uso non può essere messo
a riuso.
Le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche
amministrazioni”, adottate dall’AgID in attuazione dagli articoli 68 e 69
del CAD, prevedono che la scelta della licenza da parte di una PA sia
effettuata scegliendo una licenza tra quelle certificate da Open Source
Iniziative. Per ulteriori informazioni in merito alle licenza si veda questa
risorsa.
Le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche
amministrazioni”, adottate dall’AgID in attuazione dagli articoli 68 e 69
del CAD, definiscono, al paragrafo 3.5.3, l’albero decisionale per la
scelta di una licenza aperta; in particolare, se il rilascio del software
si riferisce ad una modifica di software open source esistente (quindi
preso a riuso da altre amministrazioni o di proprietà di terze parti)
l’amministrazione utilizzerà la stessa licenza con la quale è stato
originariamente distribuito il software, per favorirne la massima
interoperabilità e riuso con altri utilizzatori del medesimo software.
Ai sensi dell’art. 17, comma 1-quater è istituito presso l’AgID l’Ufficio
del Difensore civico per il digitale che ha il compito di raccogliere
tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice
dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di
digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei
cittadini e delle imprese.
Chiunque può segnalare presunte violazioni delle disposizioni del CAD,
tra cui quelle ex artt. 68 e 69, accedendo all’apposita area
dedicata presente sul sito dell’AgID
Il CAD non prevede sanzioni dirette; tuttavia, qualora una PA disattenda
alle disposizioni concernenti le modalità di acquisizione di un software
potrebbero configurarsi profili di responsabilità dirigenziale
e disciplinare fermo restando l’eventuale responsabilità per danno
erariale.
Il CAD non prevede sanzioni dirette; tuttavia, fermi restando eventuali
profili di responsabilità dirigenziale e disciplinare, il mancato
rilascio in riuso delle soluzioni software impedisce ad altre
amministrazioni di procedere alla relativa valutazione ed acquisizione in
riuso, configurando così una possibile responsabilità per danno erariale.
L'indice di vitalità (vitality index), così come previsto dalle
linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche
amministrazioni indica il grado di attività svolta nell'ultimo arco
temporale su ogni repository indicizzato in catalogo. Una spiegazione approfondita dei parametri
utilizzati per effettuare il calcolo è presente in
questa pagina. Questo indice è calcolato ogni notte e, attualmente, la
finestra temporale considerata è di 60 giorni.
Per ogni soluzione presa a riuso è possibile effettuare una semplice dichiarazione come previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Per effettuare questa operazione è possibile seguire le indicazioni riportate nella pagina dedicata.